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Periodicità e Tariffe

Periodicità dei Controlli di Efficienza Energetica, definizione del Contributo Impianti Termici (CIT) e del Contributo Attività Ispettiva (CAI) 

 

ll responsabile dell'impianto provvede a far eseguire le operazioni di controllo di efficienza energetica previste dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74  in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del medesimo DPR.

I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti sulle seguenti tipologie di impianti termici:

  • impianti per la climatizzazione invernale  aventi potenza superiore a 10 kW;
  • impianti per la climatizzazione estiva aventi potenza superiore a 12 kW;
  • impianti centralizzati per la preparazione dell’acqua calda sanitaria (uso igienico sanitario).

Le operazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto devono essere eseguite da ditte di manutenzione (manutentore) iscritte nel registro delle imprese ex art. 8 della L. 580/1993 e dotate di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 37/2008, DPR 43/2012).

I controlli di efficienza sono complementari e non sostitutivi delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 9, c. 16 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39)

La cadenza del controllo di efficienza energetica è quella indicata nella tabella “Periodicità e Tariffe "

 

Il controllo deve essere, inoltre, effettuato all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto o della sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione o di interventi che non rientrano tra quelli periodici ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. In tali casi l'installatore redige il primo RCEE e la scheda impianto e provvede a trasmettere tutto alla Sinergia s.u.r.l. unitamente al corrispondente CIT.

Il successivo controllo di efficienza energetica andrà eseguito secondo la periodicità prevista ed indicata nella tabella. Il manutentore incaricato provvederà alla redazione del RCEE e alla trasmissione delle risultanze al catasto informatico con caricamento del relativo versamento CIT.


Per altre info vedere nella sezione "Domande frequenti" alla domanda: "Quando effettuare i controlli di efficienza energetica"

 

Frequenza delle Ispezioni

Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a)  rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all’art. 10;

b)  mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;

c)  secondo l’ordine e le cadenze riportate all’art. 18, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (Zona C dal 15 novembre al 31 marzo per 10 ore giornaliere).

 

Le ispezioni con addebito (CAI) sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenete data e ora dell’ispezione e le modalità di pagamento.

    In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

    Sono inoltre previsti oneri aggiuntivi a carico dell’utenza per le casistiche di seguito riportate:

Assenza del responsabile dell’impianto nel giorno e orario stabilito: € 65,00;

Rifiuto all’accesso dell’ispettore (con successiva comunicazione agli enti preposti) € 80,00;

Impianto dismesso e non comunicato € 20,00;

Impianto con dati mancanti o non leggibili € 100,00.

In caso di mancato pagamento degli oneri entro giorni 30 (trenta) dalla relativa richiesta, l’importo di tali oneri, incrementato delle spese amministrative, è recuperato coattivamente a mezzo ingiunzione, così come previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639 e ss.mm.ii., a mezzo iscrizione a ruolo; ai relativi adempimenti, ivi compreso le eventuali diffide, provvederà l’Ente, ovvero la Società.

  

 

Periodicità delle operazioni di Manutenzione e Controllo

Il responsabile impianto provvede a far eseguire le operazioni di manutenzione e controllo previste dall'art. 7 del DPR  16 aprile 2013, n. 74. Le operazione devono essere eseguite da ditte di manutenzione iscritte nel registro delle imprese ex art. 8 della L. 580/2013 e dotate di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente. 

La frequenza degli interventi di manutenzione dipende, con questo ordine di priorità, dalle istruzioni tecniche prescritte: 

  • dall’ impresa installatrice dell’impianto; 
  • dal fabbricante dell’apparecchio (per le caldaie singole ad uso familiare la periodicità di solito è annuale);
  • dalle normative UNI e CEI vigenti.  

 

Per altre info vedere nella sezione "Domande frequenti" alla domanda: "Quando effettuare manutenzione e controllo dell'impianto termico"

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