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Domande e Risposte

D:

QUANDO EFFETTUARE MANUTENZIONE e CONTROLLO DELL’IMPIANTO TERMICO?

R:

Il responsabile dell'Impianto provvede a far eseguire le operazioni di manutenzione e controllo previste dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte di manutenzione (manutentore) iscritte nel registro delle imprese ex art. 8 della L. 580/1993 e dotate di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 37/2008, DPR 43/2012), conformemente:

• Alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;

• Alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili;

• Alle prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo qualora non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante.

Le operazioni di controllo non sono sostitutive dei controlli di efficienza energetica.

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