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Domande e Risposte

D:

QUANDO EFFETTUARE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA?

R:

Il responsabile dell'Impianto provvede a far eseguire le operazioni di Controllo di Efficienza Energetica previste dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74  in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del medesimo DPR.

I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti sulle seguenti tipologie di impianti termici:

  • impianti per la climatizzazione invernale, quelli aventi potenza superiore a 10 kW;
  • impianti per la climatizzazione estiva, quelli aventi potenza superiore a 12 kW;
  • impianti centralizzati per la preparazione dell’acqua calda sanitaria (uso igienico sanitario) aventi potenza superiore a 10 kW.
  • controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 9, c. 16 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39); 
  • la cadenza del controllo di efficienza energetica è quella riportata nella tabella reperibile alla pagina “Periodicità e Tariffe”; al fine di calcolare la frequenza del controllo di efficienza energetica di un impianto dotato di più generatori occorre individuare la fascia di potenza ottenuta sommando le potenze dei singoli generatori;
  • il Controllo di Efficienza Energetica va effettuato anche all'atto della prima accensione a cura dell'installatore o nei casi di interventi che ne possano modificare l'efficienza energetica;
  • in caso di sostituzione/ristrutturazione inviare nuovo RCEE con precedente CIT;
  • il rendimento di combustione rilevato deve essere conforme all' Allegato A del DPR 74/2013 (art. 9 L.R. 39/2018).

Le operazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto devono essere eseguite da ditte di manutenzione (manutentore) iscritte nel registro delle imprese ex art. 8 della L. 580/1993 e dotate di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 37/2008, DPR 43/2012).

I controlli di efficienza andranno eseguiti considerato quanto di seguito:

In caso di impianto alimentato a BIOMASSA si rimanda a quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 (vedi domanda specifica).

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