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Domande e Risposte

D: COSA FARE NEL CASO IN CUI, DURANTE L’ISPEZIONE, VENGA RILEVATO UN RENDIMENTO DI COMBUSTIONE INFERIORE AI LIMITI DI LEGGE?

R:

Nel caso in cui, durante l’ispezione dei generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del DPR 74/2013, questo, entro 30 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma 6, lettera e) del DPR 74/2013. 

Il responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione, dovrà inviare a Sinergia s.u.r.l. la dichiarazione e la relativa documentazione attestante la risoluzione della anomalia. 
Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, verrà applicata la sanzione prevista e Sinergia s.u.r.l. potrà eseguire una nuova ispezione con addebito. Se durante l’intervento manutentivo non risulterà possibile portare il rendimento di combustione nei limiti previsti dall’Allegato B del DPR 74/2013, il responsabile impianto, ai sensi dell’art. 8, c. 7 del DPR 74/2013, dovrà provvedere alla sostituzione del generatore entro 180 giorni solari dalla data di ispezione effettuata. Il responsabile, entro 30 giorni dalla data di ispezione, comunicherà a Sinergia s.u.r.l. l'intenzione di sostituire generatore e, comunque nei succitati 180 giorni, ne darà evidenza inviando una comunicazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (quindi sottoscritta e corredata di documentano di identità) allegando la documentazione necessaria e, cioè:

1) scheda del libretto di impianto;
2) RCEE;
3) dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/2008.


In alternativa, il responsabile impianto potrà decidere di dismettere l’impianto dandone l’opportuna comunicazione reperibile nella sezione “documentazione operativa”. 
Trascorsi i termini di cui sopra senza che a Sinergia s.u.r.l. sia pervenuta alcuna delle comunicazioni sarà applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista e potrà essere programmata una ulteriore ispezione a carattere oneroso a carico dell'utente.

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