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D:
COME SI EFFETTUA LA REGISTRAZIONE DI UNA DITTA AL CATASTO INFORMATICO?
R:
Una volta scelta la pagina riservata ai Manutentori a sinistra si seleziona
"Accedi ai servizi"
"Registrati come " e scegliere la tipologia di soggetto (nella maggioranza dei casi Manutentore)
Per i dettagli è possibile consultare le istruzioni disponibili nella sezione "Documentazione operativa" in basso.
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D:
QUANDO ARRIVA ALLA DITTA LA MAIL DI REGISTRAZIONE COMPLETATA?
R:
La mail di conferma arriva dopo che il numero di operatori, deprimometri ed analizzatori di combustione registrati corrisponde con quanto dichiarato nella form iniziale, e dopo che è stata data esplicita conferma ai dati inseriti. Solitamente al termine della giornata e non oltre 48 ore dopo la conferma arriverà la mail.
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D:
COSA È POSSIBILE FARE DOPO L'ARRIVO DELLA MAIL?
R:
È possibile utilizzare le credenziali (nome utente e password) ricevuti a mezzo mail per ciascun utente registrato ed accedere al programma I.Ter.
Di seguito, previo caricamento del "portafoglio digitale", sarà possibile procedere all'inserimento dei modelli RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica).
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D:
COME SI OPERA SUL PROGRAMMA I.Ter?
R:
Per una dettagliata spiegazione di come si opera per inserire i modelli RCEE, sul programma I.Ter è disponibile il "Manuale I.Ter per i Manutentori" sul gestionale nella sezione impianti.
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D:
È POSSIBILE CARICARE I MODELLI RCEE DA FILE?
R:
Utilizzando l'apposita funzione di utilità su I.Ter è possibile caricare impianti e modelli utilizzando il Tracciato scaricabile dalla sezione "Documentazione".
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D:
COME VALORIZZARE DATA INSTALLAZIONE DATA COSTRUZIONE SE NON SONO NOTE?
R:
Se si conosce solo l'anno, occorre mettere primo Gennaio dell'anno di riferimento (es. 01/01/2007), se non conosco nemmeno l'anno si utilizza convenzionalmente 01/01/1900.
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D:
QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE?
R:
L'installatore, tra le tante altre cose, è responsabile della prima accensione: al momento dell'installazione deve rilasciare tutti i documenti obbligatori compresa la prima prova di verifica di efficienza energetica trascritta su un RCEE e provvedere a trasmetterne telematicamente gli esiti al catasto impianti termici unitamente al CIT.
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D:
COSA FARE SE DOPO 48 ORE DAL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E LA CONFERMA DATI, ALLA DITTA NON ARRIVA LA MAIL DI CONFERMA?
R:
Per motivi indipendenti da chi spedisce (casella piena, problemi del provider o altro) può darsi che la mail non sia giunta a destinazione. Si può andare sul portale e verificare lo stato della propria registrazione. Se è attivo il link ad I.Ter, la mail è stata inviata. Andando a visualizzare i dati della registrazione si possono vedere gli operatori con i codici per entrare su I.Ter e le password assegnate.
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D:
QUALI SONO GLI IMPIANTI DI COMPETENZA DELL’ENTE COMUNE DI SALERNO?
R:
Sono tutti gli impianti presenti nel territorio comunale essendo il Comune di Salerno Autorità Competente per il controllo, l'accertamento e l'ispezione degli Impianti Termici ai sensi dell'art. 2, c. 2, della Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39.
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D:
IL COMUNE DI SALERNO SVOLGE DIRETTAMENTE LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI?
R:
No. Il Comune di Salerno, per lo svolgimento delle attività di propria competenza in materia di verifica degli Impianti Termici, si avvale di un organismo esterno, detto “soggetto esecutore”, individuato nella propria Società in-house, SINERGIA s.u.r.l.
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D:
CHI È IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO
R:
Il responsabile dell'impianto termico (ARTICOLO 7 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39) è:
- il proprietario o l'utilizzatore (titolare del contratto di locazione, del comodato d’uso o di altro titolo che ne accerti la detenzione dell’immobile a carattere anche temporaneo) a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare al cui servizio è installato l'impianto termico autonomo; in caso di persone giuridiche, il responsabile impianto è il legale rappresentante;
- l'amministratore del condominio nel caso di impianto termico centralizzato al servizio dell'edificio condominiale; congiuntamente, i proprietari tutti dell’immobile, ove essi non abbiano nominato un amministratore;
- il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 6 del DPR 74/2013.
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D:
IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO COSA DEVE GARANTIRE?
R:
Il responsabile dell'impianto termico è garante e responsabile del corretto esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione dell'impianto termico nonché delle disposizioni di legge in materia di impianti termici ed efficienza energetica (art. 7, c. 1 della della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39).
Il responsabile dell'impianto provvede a :
- condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’art. 3 del DPR 74/2013 e nel rispetto dei tempi stabiliti (art. 4 dello stesso DPR);
- in caso di impianti di potenza nominale al focolare superiore a kW 232 individuare la figura del conduttore (art. 9, c. 13, della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39);
- demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 34/2012;
- far eseguire manutenzione e controllo di cui all’art. 7 e 8 del DPR 74/2013 come recepiti dagli art. 8 e 9 della L.R. 39/2018 incaricando una ditta abilitata ad operare (D.M. 37/2008, DPR 43/2012, ecc.);
- rendere disponibile l’impianto ad eventuali attività ispettive da parte della Sinergia s.u.r.l. e firmarne il rapporto di prova che l’ispettore compila al termine dell’ispezione;
- firmare per presa visione il RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) compilato dal manutentore in occasione dei controlli;
- dotare l’impianto del libretto previsti dal DM 10.02.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico e farlo aggiornare da chi interviene sull'impianto (manutentore, ispettore, ecc.);
- con il libretto, conservare i documenti rilasciati dal manutentore e dall’ispettore in caso di ispezione;
- conservare libretto uso e manutenzione ed attenersi a quanto ivi disposto;
- conservare dichiarazione di conformità/rispondenza ex D.M. 37/2008;
- conservare la documentazione dell'impianto per almeno cinque anni presso l'impianto ed esibirla se richiesto;
- provvedere alla messa a norma dell'impianto ispezionato con esito negativo e darne comunicazione alla Sinergia s.u.r.l. inviando la necessaria documentazione (vedi dichiarazione in "documentazione operativa);
- inviare alla Sinergia s.u.r.l.: scheda impianto, comunicazioni cambio responsabile o variazioni stato impianto;
Il Responsabile dell'Impianto, nei casi previsti dalla normativa (art. 6 del DPR 74/2013), può delegare un "TERZO RESPONSABILE" e darne comunicazione alla Sinergia s.u.r.l..
Per la comunicazioni, utilizzare i modelli disponibili nella sezione "documentazione operativa".
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D:
QUANDO EFFETTUARE MANUTENZIONE e CONTROLLO DELL’IMPIANTO TERMICO?
R:
Il responsabile dell'Impianto provvede a far eseguire le operazioni di manutenzione e controllo previste dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte di manutenzione (manutentore) iscritte nel registro delle imprese ex art. 8 della L. 580/1993 e dotate di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 37/2008, DPR 43/2012), conformemente:
• Alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;
• Alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili;
• Alle prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo qualora non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante.
Le operazioni di controllo non sono sostitutive dei controlli di efficienza energetica.
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D:
QUANDO EFFETTUARE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA?
R:
Il responsabile dell'Impianto provvede a far eseguire le operazioni di Controllo di Efficienza Energetica previste dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del medesimo DPR.
I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti sulle seguenti tipologie di impianti termici:
- impianti per la climatizzazione invernale, quelli aventi potenza superiore a 10 kW;
- impianti per la climatizzazione estiva, quelli aventi potenza superiore a 12 kW;
- impianti centralizzati per la preparazione dell’acqua calda sanitaria (uso igienico sanitario) aventi potenza superiore a 10 kW.
- controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 9, c. 16 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39);
- la cadenza del controllo di efficienza energetica è quella riportata nella tabella reperibile alla pagina “Periodicità e Tariffe”; al fine di calcolare la frequenza del controllo di efficienza energetica di un impianto dotato di più generatori occorre individuare la fascia di potenza ottenuta sommando le potenze dei singoli generatori;
- il Controllo di Efficienza Energetica va effettuato anche all'atto della prima accensione a cura dell'installatore o nei casi di interventi che ne possano modificare l'efficienza energetica;
- in caso di sostituzione/ristrutturazione inviare nuovo RCEE con precedente CIT;
- il rendimento di combustione rilevato deve essere conforme all' Allegato A del DPR 74/2013 (art. 9 L.R. 39/2018).
Le operazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto devono essere eseguite da ditte di manutenzione (manutentore) iscritte nel registro delle imprese ex art. 8 della L. 580/1993 e dotate di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 37/2008, DPR 43/2012).
I controlli di efficienza andranno eseguiti considerato quanto di seguito:
In caso di impianto alimentato a BIOMASSA si rimanda a quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 (vedi domanda specifica).
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D:
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE BIOMASSA?
R:
Nelle more della definizione di specifiche norme UNI e/o in attesa del provvedimento previsto dalla Regione Campania all’art. 9, c. 14 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39, per gli impianti alimentati da fonte biomassa va utilizzato il modello di rapporto di controllo di tipo 1 (gruppi termici ex DM 10/02/2014) senza compilare la sezione prevista per la trascrizione dei dati di misurazione in opera del rendimento di combustione.
Al fine di procedere all’accatastamento degli stessi andrà comunque trasmesso alla Sinergia s.u.r.l. il rapporto di controllo di efficienza energetica corredato di un contributo economico pari al 50% di quello previsto per la relativa potenza dell’impianto come indicato alla tabella reperibile nella pagina “Periodicità e Tariffe”.
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D:
COSA DEVE FARE IL TECNICO INCARICATO DI ESEGUIRE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA?
R:
Il tecnico incaricato di eseguire i controlli ed, in taluni casi l'installatore, provvede a:
- eseguire a regola d’arte le operazioni di controllo e manutenzione di cui è incaricato;
- effettuare a regola d’arte i controlli di efficienza energetica;
- al termine di ciascun intervento, utilizzando i modelli conformi a quanto previsto dal DM 10/02/2014, redigere e sottoscrivere, congiuntamente al responsabile impianto, un rapporto di controllo in più copie (una per il responsabile dell’impianto, una per il manutentore e una per la Sinergia s.u.r.l. in caso ne faccia richiesta);
- entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo, trasmettere, esclusivamente per via telematica, le risultanze del controllo caricandone i dati nel catasto della Sinergia s.u.r.l.;
- gli installatori, per i nuovi impianti, e i manutentori, per gli impianti esistenti, definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza vadano effettuate (art. 7, c. 4 del DPR 74/2013); le indicazioni potranno essere riportate sullo stesso rapporto di controllo;
- compilare il libretto impianto per le sezioni di competenza;
- in occasione della attività di controllo di efficienza energetica, riscuotere presso il responsabile impianto il CIT (Contributo Impianti Termici) rilasciando a tal fine un segno identificativo;
- in caso il responsabile impianto rifiuti la corresponsione dell’importo, darne comunicazione per iscritto alla Sinergia s.u.r.l.;
- per conto del responsabile impianto, mediante accesso al catasto della Sinergia s.u.r.l., provvedere al caricamento del pagamento del contributo (CIT) unitamente alla trasmissione del rapporto di controllo (RCEE);
- inviare eventuale documentazione tecnica da egli prodotta in occasione di altre circostanze quali la attività di messa a norma a seguito di ispezione con esito negativo, ecc.
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D:
QUALI ACCERTAMENTI EFFETTUA SINERGIA s.u.r.l.?
R:
Il Comune di Salerno, attraverso Sinergia s.u.r.l., provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali (art. 10, c. 1 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39). In particolare, gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE dal quale si evince il mancato rispetto della vigente normativa in materia di impianti termici, possono essere sottoposti ad ispezione a titolo oneroso per il responsabile impianto.
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D:
QUANDO UN IMPIANTO È SOTTOPOSTO AD ISPEZIONE?
R:
Il Comune di Salerno, attraverso la Sinergia s.u.r.l., ai sensi dell'articolo 9, c. 1, del DPR 74/2013 ed in ossequio all’art. 10, c. 3 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39, effettua le ispezioni necessarie alla verifica dell'osservanza delle normative vigenti relativamente agli impianti termici. Tra le altre motivazioni previste, le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
- il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l’impianto non sicuro;
- il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del CIT (contributo impianti termici);
- a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche eventualmente richieste;
- gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;
- pervenga una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;
- in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione.
- programmazione in accordo alla normativa vigente.
I costi delle ispezioni (CAI), salvo i casi previsti, sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dal Comune di Salerno (art. 10, c. 8 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 e Del. C. C. 30 dicembre 2020, n. 37) e riportate alla tabella reperibile nella pagina “Periodicità e Tariffe”.
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D:
IN CASO DI ISPEZIONE ALL’IMPIANTO TERMICO, COME VIENE AVVERTITO IL RESPONSABILE?
R:
Il responsabile impianto è avvisato della programmata ispezione con almeno 15 giorni d’anticipo a mezzo di:
- apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata) su cui sono indicati finalità e modalità della ispezione, il giorno e la fascia oraria, l’onere economico di ispezione e le relative modalità di pagamento;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
La data e l’orario programmati per l’ispezione potranno essere modificati, qualora l'utente ne faccia richiesta, per iscritto o ne dia comunicazione, anche telefonica, con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo.
L’ispezione potrà essere rimandata una volta sola ed, in ogni caso, potrà essere riprogrammata.
Sino a che non sarà garantito il completo censimento degli impianti termici e dei nominativi dei terzi responsabili incaricati, l'avviso di ispezione verrà inviato al responsabile impianto che avrà cura di avvisarne immediatamente il terzo responsabile eventualmente nominato.
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D:
COSA FARE SE IL RESPONSABILE IMPIANTO NON POTRÀ ESSERE PRESENTE ALLA DATA ED ORA DELLA PREVISTA ISPEZIONE?
R:
In caso il responsabile impianto sia impossibilitato, in sua vece, potrà presenziare qualsiasi soggetto di sua fiducia purché maggiorenne; al momento dell’ispezione, se il responsabile dell’impianto riterrà, potrà essere presente il suo manutentore di fiducia. Solo in caso di gravi ed improrogabili motivazioni, previa richiesta del responsabile impianto che dovrà pervenire a mezzo pec entro 7 giorni dalla data prevista per l’ispezione, questa potrà essere riprogrammata compatibilmente alla organizzazione già in essere.
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D:
IN COSA CONSISTE L’ISPEZIONE ALL’IMPIANTO TERMICO?
R:
Nella data e nell'ora comunicata al responsabile impianto a mezzo avviso, presso l’indirizzo indicato sulla lettera si presenterà un ispettore incaricato da Sinergia s.u.r.l.. L'ispettore, al momento dell’ispezione dovrà:
- esibire il tesserino aziendale e il documento di riconoscimento;
- mantenere un contegno rispettoso e professionale;
- eseguire i controlli tecnici e documentali, e riportarne l’esito sull’apposito rapporto di prova che andrà da egli sottoscritto congiuntamente al responsabile impianto a cui ne lascerà la copia cartacea;
- astenersi da accettare denaro a qualsiasi titolo ed eseguire interventi sull'impianto.
L'ispezione dovrà essere eseguita in ottemperanza alla normativa vigente e sarà tesa a verificare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione egli impianti termici, al contenimento delle emissioni di sostanze dannose nell’ambiente ed al rispetto della sicurezza delle cose e delle persone.
L'ispettore verificherà
- La corretta installazione e corretto funzionamento dell’impianto;
- La presenza della documentazione prevista per quella tipologia di impianto;
- La corretta esecuzione delle attività di manutenzione e controllo nonché di controllo di efficienza energetica.
In caso l'ispettore ravveda situazioni di potenziale pericolo potrà ordinare la sospensione di utilizzo dell'impianto e/o contattare le autorità competenti.
Se durante l'ispezione si riscontrino più impianti, l'ispettore potrà procedere a sottoporli ad ispezione.
In caso di impianto dismesso della cui circostanza non è stata data comunicazione nei tempi previsti, sarà applicata la tariffa prevista dal regolamento.
In caso venga rifiutato all'ispettore l'accesso all'impianto o il responsabile impianto rifiuti di sottoscrivere il rapporto di prova redatto dall'ispettore in seguito ad ispezione, sarà applicato quanto previsto dal regolamento.
In caso di assenza del responsabile impianto alla data e ora comunicata, sarà applicato quanto previsto dal regolamento.
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D:
L’ISPEZIONE ALL’IMPIANTO TERMICO È A CARATTERE ONEROSO?
R:
Come previsto dal quadro normativo ed, in particolare dall’art. 10, c.8 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39, i costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell’impianto secondo le tariffe (CAI) determinate dal Comune di Salerno (Del. Cons. Com. del 30 dicembre 2020, n. 37) e riportate nella pagina “Periodicità e Tariffe”.
Un impianto per il quale viene presentato nei tempi previsti il RCEE conforme ed il relativo CIT (contributo impianti termici) non sarà sottoposto ad ispezioni a carattere oneroso.
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D: ISPETTORI: CHI SONO?
R:
Il Comune di Salerno, attraverso Sinergia s.u.r.l., nell’espletamento delle attività di ispezione degli impianti, impegna preferibilmente soggetti che siano in possesso delle competenze di cui al comma 5 lett. a), b) e c) dell’All. I del DPR 412/93, ed, in particolar modo, dei requisiti previsti dall’Allegato C), punto 7, del D.P.R. 74/2013.
L' ispettore, al momento dell’ispezione dovrà:
- esibire il tesserino aziendale e il documento di riconoscimento;
- mantenere un contegno rispettoso e professionale;
- eseguire i controlli tecnici e documentali, e riportarne l’esito sull’apposito rapporto di prova che andrà da egli sottoscritto congiuntamente al responsabile impianto a cui ne lascerà la copia cartacea;
- astenersi da accettare denaro a qualsiasi titolo ed eseguire interventi sull'impianto.
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D: LIBRETTO DI IMPIANTO: COSA È? CHI LO COMPILA? COME VA GESTITO?
R:
Gli impianti termici devono essere muniti del “Libretto di impianto per la climatizzazione” previsto dall’art. 7, commi 5 e 6 del DPR 74/2013 redatto sulla base del modello DM 10 febbraio 2014 Ministero Sviluppo Economico e corredato dal codice impianto.
Il modello di libretto di impianto è di tipo modulare e può essere utilizzato relativamente alle sole sezioni pertinenti alla composizione di ogni specifica parte dell’impianto.
Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, è tenuto a richiedere ai soggetti chiamati ad operare sull’impianto (responsabile impianto, installatore, manutentore, ispettore, ecc.) la registrazione delle sezioni di competenza per ogni intervento operato.
Eventuali libretti utilizzati in precedenza devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto. Il libretto di impianto deve essere aggiornato delle modifiche che intercorrano (sostituzione o inserimento di componenti, ecc.).
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo (vendita, locazione, comodato d'uso, ecc.) dell'immobile in cui è installato l'impianto, il libretto d'impianto dovrà essere trasferito all'avente causa debitamente aggiornato e corredato di tutti i documenti (RCEE, dichiarazioni di conformità, rapporti di ispezione, ecc.).
Il responsabile impianto o terzo responsabile, accedendo alla relativa sezione del catasto, potrà visionare e/o stampare copia del libretto oltre che apportare eventuali modifiche relative allo stato dell'impianto.
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D: DI QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE DOTATO L’IMPIANTO TERMICO?
R:
Tutti gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione (art. 9, c. 4 della della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39):
- libretto di impianto;
- libretto d'uso e manutenzione;
- libretti d'istruzione, uso e manutenzione dei generatori/bruciatori;
- ove ne sussista l'obbligo, autorizzazioni quali: libretto matricolare impianto, certificato prevenzione incendi, denuncia INAIL (ex ISPESL), ecc.;
- dichiarazione conformità o rispondenza (DM 37/2008);
- RCEE;
- rapporti ispezione;
- codice impianto.
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D: QUALI SONO I VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE?
R: Si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 74/2013.
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D: QUALI SONO I LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE?
R: Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR 74/2013.
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D: COSA FARE IN CASO DI IMPIANTI TERMICI E GENERATORI DISATTIVATI?
R:
Impianti termici e generatori sono considerati disattivati quando:
- sono privi di parti essenziali al funzionamento;
- non sono collegati ad una fonte di energia;
- pur essendo completi sono stati disattivati dal manutentore.
Entro 30 giorni dalla disattivazione, il responsabile dell'impianto dovrà informarne Sinergia s.u.r.l. inviando una dichiarazione (modello disponibile nella sezione "documentazione operativa") corredata della dichiarazione del tecnico che ha operato la dismissione dell'impianto e/o della dichiarazione di interruzione della fornitura combustibile redatta dal fornitore. La dichiarazione andrà allegata al libretto.
Eventuale riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo a fronte di una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (vedi modello disponibile nella pagina "documentazione operativa") dal responsabile impianto e presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento. Entro 60 giorni dalla data di riattivazione, il tecnico incaricato provvederà a trasmettere, per via telematica al catasto impianti termici, l’obbligatorio RCEE (Rapporto di Controllo Efficienza Energetica) redatto in occasione della riattivazione dell'impianto ed il relativo CIT (Contributo Impianto Termico) previsto per il suddetto impianto.
Il Comune di Salerno, anche attraverso Sinergia s.u.r.l., si riserva di effettuare controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
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D: COS'È IL CODICE IMPIANTO?
R:
In fase di censimento di un impianto, il catasto informatico, provvede ad attribuire in modo automatico un codice alfanumerico costituito di tre parti:
Parte 1) codice ISTAT della provincia;
Parte 2) codice ISTAT del comune;
Parte 3) codice numerico dell’impianto.
I codici impianto preesistenti alla data di attivazione del nuovo catasto, sono stati adeguati a quanto sopra mediante apposizione automatica delle prime due parti (codice ISTAT della provincia e codice ISTAT del comune).
I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un unico codice catasto (ed unica targa impianto), pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti.
Il codice impianto attribuito, a cura di tutti i soggetti coinvolti (responsabile impianto, manutentore, installatore, ispettore, autorità competente, ecc.), dovrà essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto.
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D: CHI PUÒ ACCEDERE AL CATASTO IMPIANTI TERMICI?
R:
Attraverso una procedura di registrazione al catasto e relativa sottoscrizione delle condizioni d’uso (art. 5, della Legge Regionale 39/2018), con il rilascio di credenziali univoche, potranno accedere, per le sezioni di competenza, i diversi soggetti abilitati a differente titolo e di seguito elencati:
- Il proprietario dell'immobile;
- L'eventuale occupante dell'immobile in caso di locazioni, comodato d’uso, ecc.;
- Il terzo responsabile, ove incaricato;
- L'amministratore dell'immobile, in caso di impianti centralizzati;
- Il distributore di combustibile;
- Il manutentore;
- L'installatore.
Il responsabile dell'impianto potrà acquisire alcune informazioni dell'impianto accedendo dalla pagina "Visualizzazione impianto cittadino" https://portal.sinergia.iter-web.it/iter-portal/plants-filter.
Per accedere non occorrerà registrarsi ma solo inserire il codice fiscale del responsabile impianto ed il codice impianto nei campi a a tal fine predisposti.
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D: È OBBLIGATORIO ACCATASTARE UN IMPIANTO TERMICO?
R:
L'accatastamento degli impianti termici è obbligatoria (art. 15 della LEGGE Regionale 39/2018) e si effettua come di seguito elencato:
- impianto nuovo: provvede l’installatore entro 30 giorni dalla data di redazione della obbligatoria dichiarazione di conformità;
- impianto preesistente e non ancora accatastato: il codice catasto è attribuito alla prima richiesta di accesso da parte del manutentore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo RCEE (Rapporto di Controllo Efficienza Energetica) in formato digitale; l’operazione va svolta entro 60 giorni dalla data del RCEE redatto all’atto dell’intervento sull’impianto;
- impianto preesistente e già accatastato: il manutentore, all’atto del suo accesso che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del RCEE redatto all’atto dell’intervento sull’impianto, provvederà ad individuare l'impianto tra quelli esistenti avendo cura di verificarne i dati identificativi quali numero di matricola, marca e modello, responsabile impianto, esatta ubicazione, ecc.. È compito dell’operatore verificare che i dati già presenti nel catasto siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni.
Nei tre casi sopra esposti gli operatori, a qualsiasi titolo, sotto la propria responsabilità, attesteranno nella apposita sezione di aver ricevuto incarico formale da parte del responsabile dell'impianto.
Gli operatori, oltre ai dati tecnici dell'impianto, dovranno provvedere alla registrazione anche dei dati di seguito elencati:
- dati anagrafici del responsabile dell'impianto, compreso il codice fiscale;
- ove presente i dati dell'intestatario della fornitura di combustibile;
- i dati catastali (art. 15, comma 8 della Legge regionale 20 novembre 2018, n.39);
- PDR (Punto di riconsegna combustibile - vedi domanda specifica);
- POD (Punto di riconsegna energia elettrica - vedi domanda specifica).
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D: COSA È IL PDR?
R:
Il POD (Point of Delivery) è un codice alfanumerico di 14 caratteri che identifica il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata al cliente finale. Tale codice non cambia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta oppure ricavabile sul display del contatore.
All’atto della registrazione degli impianti alimentati dalla rete del gas metano, invece, viene richiesto il PDR (Punto di Riconsegna) che è un codice numerico nazionale di 14 cifre che identifica univocamente il punto fisico in cui il combustibile viene consegnato al cliente finale. Il codice non cambia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta.
Il POD ed il PDR (assieme ai dati catastali), in occasione delle attività di controllo di efficienza energetica, devono essere resi disponibili dal responsabile impianto al manutentore/installatore dell'impianto termico affinché egli possa adempiere alla obbligatoria registrazione dell’impianto termico al relativo catasto.
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D: COSA È IL POD?
R:
Il POD (Point of Delivery) è un codice alfanumerico di 14 caratteri che identifica il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata al cliente finale. Tale codice non cambia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta oppure ricavabile sul display del contatore.
All’atto della registrazione degli impianti alimentati dalla rete del gas metano, invece, viene richiesto il PDR (Punto di Riconsegna) che è un codice numerico nazionale di 14 cifre che identifica univocamente il punto fisico in cui il combustibile viene consegnato al cliente finale. Il codice non cambia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta.
Il POD ed il PDR (assieme ai dati catastali), in occasione delle attività di controllo di efficienza energetica, devono essere resi disponibili dal responsabile impianto al manutentore/installatore dell'impianto termico affinché egli possa adempiere alla obbligatoria registrazione dell’impianto termico al relativo catasto.
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D: PERCHÉ OCCORRE FORNIRE I DATI CATASTALI?
R:
L’inserimento nel sistema informatico dei dati catastali dell’immobile in cui è installato l’impianto è finalizzato all’integrazione dei dati relativi agli impianti termici con quelli identificativi delle consistenze immobiliari (art. 15, comma 8 della Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39).
I dati catastali, inoltre, consentono di individuare in maniera univoca l’immobile in cui è installato l’impianto (anche in caso di cambi della toponomastica) oltre che rendere possibile l’integrazione dei dati del catasto impianti termici con quelli che saranno oggetto del catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE).
Si ricorda che i dati catastali sono reperibili sulle visure catastali, nel rogito notarile di acquisto dell’immobile, sul contratto di affitto nonché su alcune bollette quali quella relativa allo smaltimento rifiuti.
I dati catastali (assieme a POD e PDR - cosa sono? vedere domande specifiche), in occasione delle attività di controllo di efficienza energetica, devono essere resi disponibili dal responsabile impianto al manutentore/installatore dell'impianto termico affinché egli possa adempiere alla obbligatoria registrazione dell’impianto termico al relativo catasto.
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D: COSA SONO I CONTRIBUTI DI GESTIONE E PERCHÉ VANNO CORRISPOSTI?
R: Ai sensi della vigente normativa in ambito di tutela ambientale e sin da quanto previsto dalla Legge 10/1991, per il sostentamento dei costi di adeguamento e gestione del catasto degli impianti termici, di effettuazione delle ispezioni, di accertamento dei rapporti di controllo ed efficienza energetica e di quanto altro necessario correlato alla gestione del servizio di verifica impianti termici è prevista la corresponsione di contributi da parte del responsabile impianto.
La Sinergia s.u.r.l., così come approvato dal Comune di Salerno con Delibera di Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020, n. 37, al fine di assicurare la copertura dei costi, applica le tariffe per la corresponsione del CIT “Contributo Impianti Termici” per la trasmissione degli RCEE (presentazione pratica autodichiarazione impianti termici) e del CAI “Contributo dell’Attività Ispettiva” a carattere oneroso in funzione del tipo di impianto e della relativa potenza, come indicato nella tabella disponibile alla pagina “periodicità e tariffe”.
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D: COSA È IL CONTRIBUTO CAI?
R:
Il CAI (Contributo Attività Ispettiva) è il contributo che il responsabile dell'impianto deve corrispondere in caso di ispezione programmata da parte di Sinergia s.u.r.l. all'impianto di cui è responsabile.
Il CAI è calcolato sulla base delle specifiche caratteristiche dell’impianto e, cioè, tipologia, combustibile utilizzato e potenza secondo quanto indicato nella tabella disponibile alla pagina 'Periodicità e Tariffe'.
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D: QUANDO, COME E A CHI È NECESSARIO COMUNICARE LE VARIAZIONI DEL RESPONSABILE IMPIANTO?
R:
Ogni variazione di responsabilità di un impianto, va tempestivamente ed obbligatoriamente comunicata alla Sinergia s.u.r.l. secondo quanto di seguito indicato (art. 7 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39):
- TERZO RESPONSABILE : entro 10 giorni lavorativi dal conferimento della nomina ricevuta con atto scritto avente data certa, il terzo responsabile inoltra comunicazione; la revoca/rinuncia/decadenza, previa comunicazione ricettizia tra le parti, andrà comunicata entro i successivi 2 giorni lavorativi , a cura delle parti. In entrambi i casi va utilizzato il modello 'Modello 2 - Dichiarazione di nomina/cessazione Terzo Responsabile ';
- AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: entro 10 giorni lavorativi dalla nomina/revoca, l’amministratore inoltra comunicazione utilizzando il modello 'Modello 3 - Comunicazione di nomina/cessazione Amministratore di Condominio ';
- LOCAZIONE/COMODATO D'USO o VENDITA IMMOBILE: entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione della vendita (data del rogito notarile) o della locazione/comodato d’uso (data inizio locazione) l’acquirente/conduttore inoltra comunicazione utilizzando il modello 'Modello 1 - Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell’Impianto Termico ' ed il venditore/locatario, inoltra comunicazione utilizzando il modello per 'Modello 7 - Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell’Impianto Termico per CESSIONE IMMOBILE ' al termine della locazione/comodato, entro 30 giorni dalla certifica chiusura contratto, a cura del locatario per il rientro in possesso dell’immobile e, quindi, della responsabilità dell’impianto e a cura del conduttore per la cessata responsabilità;
Le comunicazioni andranno inoltrate a mezzo pec, o presentate presso la sede, alla Sinergia s.u.r.l. e dovranno essere rese utilizzando i modelli appositamente predisposti e reperibili nella sezione 'Documentazione operativa'.
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D: COSA È IL CONTRIBUTO CIT?
R:
Il CIT (Contributo Impianti Termici) è il contributo che il responsabile impianto deve corrispondere contestualmente alla presentazione del RCEE (rapporto di controllo di efficienza energetica).
In occasione delle operazioni del controllo di efficienza energetica, al termine delle operazioni, il responsabile impianto, a fronte di una ricevuta, corrisponde al manutentore il CIT previsto per le specifiche caratteristiche dell'impianto termico (tipologia, combustibile, potenza) come riportato nella tabella presente alla pagina periodicità e tariffe.
Di seguito, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo di efficienza energetica, il manutentore effettua telematicamente il versamento del CIT all'atto del caricamento del rapporto di controllo di efficienza energetica sul catasto di Sinergia s.u.r.l..
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D: COME SI DETERMINANO I CONTRIBUTI DI GESTIONE CIT E CAI?
R:
Il CIT (Contributo Impianti Termici) e il CAI (Contributo Attività Ispettiva) sono calcolati sulla base delle specifiche caratteristiche dell’impianto e, cioè, tipologia, combustibile utilizzato e potenza secondo quanto indicato nella tabella disponibile alla pagina periodicità e tariffe.
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D: QUALI TIPOLOGIE DI IMPIANTI SONO SOGGETTI AD ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ISPEZIONI?
R:
Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione (art. 9, della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39), aventi le seguenti caratteristiche:
impianti di climatizzazione
- impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
- impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Non sono invece soggetti all’attività di controllo gli impianti termici di seguito individuati:
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 kW;
- gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica; i sistemi dedicati, esclusivamente, alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS), al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
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D: COSA FARE NEL CASO IN CUI, DURANTE L’ISPEZIONE, VENGA RILEVATO UN RENDIMENTO DI COMBUSTIONE INFERIORE AI LIMITI DI LEGGE?
R:
Nel caso in cui, durante l’ispezione dei generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del DPR 74/2013, questo, entro 30 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma 6, lettera e) del DPR 74/2013.
Il responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione, dovrà inviare a Sinergia s.u.r.l. la dichiarazione e la relativa documentazione attestante la risoluzione della anomalia.
Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, verrà applicata la sanzione prevista e Sinergia s.u.r.l. potrà eseguire una nuova ispezione con addebito. Se durante l’intervento manutentivo non risulterà possibile portare il rendimento di combustione nei limiti previsti dall’Allegato B del DPR 74/2013, il responsabile impianto, ai sensi dell’art. 8, c. 7 del DPR 74/2013, dovrà provvedere alla sostituzione del generatore entro 180 giorni solari dalla data di ispezione effettuata. Il responsabile, entro 30 giorni dalla data di ispezione, comunicherà a Sinergia s.u.r.l. l'intenzione di sostituire generatore e, comunque nei succitati 180 giorni, ne darà evidenza inviando una comunicazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (quindi sottoscritta e corredata di documentano di identità) allegando la documentazione necessaria e, cioè:
1) scheda del libretto di impianto;
2) RCEE;
3) dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/2008.
In alternativa, il responsabile impianto potrà decidere di dismettere l’impianto dandone l’opportuna comunicazione reperibile nella sezione “documentazione operativa”.
Trascorsi i termini di cui sopra senza che a Sinergia s.u.r.l. sia pervenuta alcuna delle comunicazioni sarà applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista e potrà essere programmata una ulteriore ispezione a carattere oneroso a carico dell'utente.
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D: COSA FARE IN CASO DI ISPEZIONE ALL’IMPIANTO TERMICO CON ESITO NEGATIVO?
R:
Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, l’ispettore prescrive l’adeguamento.
Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro 15/30 giorni dalla data di ispezione (verrà indicato sul rapporto di prova che rilascerà l'ispettore al termine dell'ispezione) e dovrà darne comunicazione a Sinergia s.u.r.l. inviando una dichiarazione (disponibile alla pagina 'Documentazione operativa') redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (quindi sottoscritta e corredata di documento di identità) corredata della necessaria documentazione tecnica attestante la risoluzione delle anomalie riscontrate (RCEE, dichiarazione di conformità/rispondenza, grafici, documentazione fotografie, ecc.).
Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti o in caso di mancata presentazione della dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, Sinergia s.u.r.l. dovesse riscontrare la mancata risoluzione delle anomalie, sarà applicato quanto previsto dal Regolamento ed, inoltre, potrà essere programmata una ulteriore ispezione con onere a carico del responsabile impianto.
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D: COME EFFETTUARE IL CARICAMENTO PORTAFOGLIO?
R:
Al fine di procedere al caricamento portafoglio, sarà necessario accedere alla sezione "Lista Movimenti" e selezionare "Inserisci Nuovo Movimento".
Per il versamento dell'importo richiesto in caricamento, utilizzare il conto corrente postale n. 001052749940 oppure il codice IBAN IT29M0760115200001052749940 entrambi intestati a “SINERGIA SRL SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI”, specificando la causale che verrà generata automaticamente dal sistema quando verrà inoltrata la richiesta di caricamento. Non sarà necessario inviare l'istanza che il sistema genera in formato "pdf" ma occorrerà utilizzare i soli dati relativi alla causale al fine di riportarli sul modulo di pagamento prescelto (bollettino postale, bonifico bancario, ecc.).
Di seguito, quando la autorità competente visualizzerà l'effettivo accreditamento dell'importo, verrà disposto il caricamento del portafoglio. di seguito, il manutentore potrà iniziare ad operare.