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Domande e Risposte

D: QUALI TIPOLOGIE DI IMPIANTI SONO SOGGETTI AD ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ISPEZIONI?

R:

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione (art. 9, della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39), aventi le seguenti caratteristiche:

impianti di climatizzazione

  • impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
  • impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
  • impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Non sono invece soggetti all’attività di controllo gli impianti termici di seguito individuati:

  • gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 kW;
  • gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
  • i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica; i sistemi dedicati, esclusivamente, alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS), al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
  • gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

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